“PERIFERIA LETTERARIA”

Associazione di Promozione Sociale (APS)

 

STATUTO

 

 

Art. 1 – Disposizioni Generali

 

  1. A norma dell’art. 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, e ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e costituito l’ETS – Ente del Terzo Settore avente la seguente denominazione Associazione Culturale Periferia Letteraria Associazione di Promozione Sociale.

La sede della associazione potrà essere fissata in altro luogo delle Repubblica italiana con successiva indicazione alla Agenzia delle entrate, inoltre si prevede la costituzione di sedi operative secondarie da indicare nel Regolamento.

La variazione all’interno dello stesso comune non comporta modifiche dello Statuto.

L’ETS – Associazione Culturale Periferia Letteraria è apartitico, non ha scopo di lucro e si avvale in modo determinante delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.

  1. La sede è istituita in Torino (TO) – via Gubbio, 103. L’elezione di sede diversa non comporta modifica dello statuto.

  2. La durata dell'Associazione è illimitata.

  3. Fino all’operatività del Registro unico nazionale Terzo settore (di seguito RUNTS) continuano ad applicarsi per l’ente le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore

 

Art. 2 – Oggetto sociale

 

  1. L’associazione ha finalità di solidarietà sociale e di utilità sociale.

  2. Le attività di interesse generale sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

  3. L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle parti opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

 

Art. 3 – Attività

 

  1. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

  2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

  3. formazione universitaria e post-universitaria;

  4. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

  5. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

  6. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

  7. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

  8. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

  9. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

  10. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Art. 4 – Esercizio di attività diverse

 

  1. In osservanza delle disposizioni dell’art. 6 all’art. 5 d. lgs. 117/2017 l’ETS potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 3 del presente Statuto, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale

  2. Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione promuoverà tutte le iniziative politiche, culturali e di cooperazione necessarie, quali:

  • realizzare iniziative e progetti insieme ad altri enti, circoli e/o associazioni aventi finalità compatibili con le proprie nonché ad aderire e/o collaborare ad iniziative già intraprese da tali soggetti, e si propone di instaurare rapporti di collaborazione con enti, istituzioni o altre associazioni per realizzare obiettivi comuni;

  • promuovere e sostenere le attività di volontariato svolte dai soci a titolo personale, spontaneo e gratuito;

  • promuovere occasionalmente la raccolta di fondi per specifiche attività e potrà accedere a contributi ed agevolazioni dell’Unione Europea, dello Stato, di centri di ricerca e di enti ed istituzioni locali, nazionali, sovranazionali e internazionali, di fondazioni e imprese;

  • svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, o anche accessorie, in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dal Dlgs. 4/12/1997 n.460 e successive modifiche e integrazioni. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate;

  • promuovere la tradizione folkloristica regionale in tutte le sue espressioni culturali e in tutte le sue forme e articolazioni;

  • predisporre mezzi e strumenti per realizzare, in concerto, incontri, scambi, mostre, iniziative e manifestazioni culturali nazionali, regionali, provinciali e locali;

  • promuovere scambi con gruppi nazionali e patrocinare manifestazioni a carattere locale, regionale e nazionale;

  • stipulare, per i propri iscritti, convenzioni tendenti a ottenere facilitazioni sui diritti d’autore, su forniture e sulle iniziative istituzionali in genere;

  • curare la pubblicazione su rubriche;

  • curare l’organizzazione di spettacoli/stagioni teatrali e laboratori/corsi teatrali con particolare attenzione a minori la cui età sia compresa tra i 6-18 anni;

  • prevedere corsi/laboratori/cineforum volti all'approfondimento della cultura cinematografica e teatrale rivolti alla cittadinanza;

  • promuovere le attività culturali, formative, ricreative, organizzative e produttive nell’ambito della cultura cinematografica e dei linguaggi audiovisivi.

 

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

 

Art. 5 – Raccolta fondi

 

  1. L’Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

  2. Tutte le attività ed iniziative poste in essere da questo ente saranno attuale al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

 

Art. 6 – I Soci

 

  1. L’ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato, l’organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

  2. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione

  3. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

  4. Il numero dei soci è illimitato, il numero minimo di soci non può essere inferiore alle disposizioni di legge.

  5. Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

  6. L’Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

  7. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

  8. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 8 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

  9. Sono soci le persone che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione e coloro che verranno successivamente ammessi dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità qui di seguito previste.

  10. Ciascun socio maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

  11. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

  • l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

 

Art. 7 – Diritti e obblighi degli associati

 

  1. Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

  • frequentare i locali dell’associazione;

  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;

  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

  1. Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.

 

Art. 8 – Perdita della qualifica di associato

 

  1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

  2. L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, e nei seguenti altri casi:

può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

  1. L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

  2. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili

  3. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

  4. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

 

Art. 9 – Gli organi associativi

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea;

  • l’Organo di amministrazione o (consiglio direttivo);

  • il Presidente;

  • l’Organo di controllo.

 

 

Art. 10 – L’Assemblea dei Soci

 

  1. Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

  2. Ciascun associato ha un voto.

  3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

  4. La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 30 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.

  5. Le associazioni con più di n. 500 soci possono derogare le funzioni attribuite all’assemblea dall’art. 25 comma 1 Codice del Terzo Settore.

  6. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

  7. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

  8. L’ assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

  9. L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

  10. L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

  2. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

  3. approva il bilancio;

  4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

  5. delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

  6. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

  7. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  8. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

  9. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

  1. L'Assemblea Straordinaria può essere convocata su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei soci.

  2. L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione con la presenza di tre quinti dei soci; le deliberazioni dell’assemblea straordinaria, comprese le modifiche statutarie, sono valide se approvate con la maggioranza dei 3/4 dei presenti.

  3. Delega. In ottemperanza all’art. 24 comma 3 Codice del Terzo Settore, la possibilità di delega, quale diritto degli associati di farsi rappresentare in caso di assenza, è possibile per un massimo di tre associati in caso di associati uguali o inferiori a 500, e per un massimo di cinque associati nel caso il numero degli associati superi i 500.

 

 

Art. 11 – L’Organo di Amministrazione

 

  1. L’organo di amministrazione, comunque denominato e indicato in regolamento, è nominato dall’Assemblea dei Soci. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Ex art. 2382 Codice Civile.

  2. In ottemperanza all’art. 26 comma 7 d. lgs. 117/2017 il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Potranno essere previste limitazioni per alcuni specifici casi e attività, fermo restando che tali limitazioni non saranno opponibili ai terzi, se non registrate nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

  3. L’organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

  4. Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

  5. L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 2 mandati.

  6. L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

  7. Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

  8. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

  9. Si riunisce su iniziativa di uno dei suoi membri, è validamente costituito con la maggioranza assoluta e delibera a maggioranza dei presenti.

  10. In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione provvederà, alla sua sostituzione scegliendo il primo non eletto, chiedendone la convalida alla prima Assemblea dei soci.

  11. Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri un Tesoriere, che ha il compito di curare la destinazione delle risorse finanziarie dell'Associazione, sotto la direzione del Consiglio stesso. Il Tesoriere riferisce i risultati della sua gestione al Consiglio e collabora con esso alla stesura del bilancio annuale.

  12. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione, per la sua direzione amministrativa ordinaria e straordinaria.

  13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

  14. In particolare il Consiglio:

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e ne controlla l'esecuzione stessa;

- decide sugli investimenti patrimoniali;

- stabilisce l'importo delle quote di associazione;

- delibera sull'ammissione dei soci;

- decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;

- approva progetti di bilancio, preventivo e consuntivo, e lo stato patrimoniale da presentare all'Assemblea

- stabilisce le prestazioni di servizi ai soci e ai terzi, nonché le relative norme e modalità;

- conferisce e revoca procure per l'esecuzione dell'attività associativa.

- Il Consiglio Direttivo può emanare Regolamenti, vincolanti per tutti i soci, aventi quale fine il buon andamento dell'Associazione o una migliore interpretazione ed attuazione delle norme statutarie; inoltre cura l’adempimento delle deliberazioni assembleari e procede alla compilazione del bilancio preventivo e consuntivo ed alla sua presentazione all’Assemblea. Più in generale, il Consiglio Direttivo ha la direzione disciplinare, organizzativa ed amministrativa dell’Associazione e gli è deferito tutto ciò non tassativamente riservato dal presente Statuto agli altri organi sociali.

Il Consiglio Direttivo può istituire una o più commissioni didattico scientifiche, nominando il responsabile di ciascuna. Tali commissioni potranno far pervenire al Consiglio i loro pareri, aventi carattere informativo, non vincolante.

Le cooptazioni o le designazioni devono essere ratificate alla prima seduta utile dell’Assemblea degli Associati.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;

- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.

 

Art. 12 – Il Presidente

 

  1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea ordinaria tra i suoi membri.

  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, della quale firma tutti gli atti. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

  3. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

  4. Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

  5. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

  6. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiute.

  7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle funzioni.

 

 

Art. 13 – I Libri Sociali

 

  1. A norma dell’art. 15 del Codice Terzo Settore gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

  2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità

  3. Oltre alle scritture previste dagli artt. 13, 14 e 17 del Codice del Terzo Settore, ai sensi dell’art. 15 l’ETS è tenuta a redigere:

  1. il libro degli associati o aderenti;

  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo

di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

 

Art. 14 – Il Patrimonio

 

  1. L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore.

  2. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

  3. L’associazione ha il divieto, durante la propria vita, di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell’art. 8 comma 1 e 2 del d. lgs. 117/2017.

  4. Eventuali avanzi della gestione dovranno essere esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

 

Art. 15 – Rendicontazione Economica e Sociale

  1. L’ETS redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

  2. Il bilancio sarà redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro.

  3. Il bilancio sarà redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore o secondo le disposizioni di legge in vigore.

  4. Il bilancio di esercizio annuale avrà decorrenza dal primo gennaio di ogni anno e dovrà essere approvato dall’Assemblea generale dei Soci.

  5. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dell’art. 13 e dall’art. 87 del d. lgs. 117/2017.

  6. Per lo svolgimento di tutte le attività diverse da quelle ex art. 5 del Codice Terzo Settore, e per tutte le attività strumentali la relazione di missione documenterà, a cura del consiglio direttivo, il carattere secondario e strumentale delle attività medesime

  7. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

  8. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati

  9. Nell’ipotesi del superamento della soglia di un milione di euro, il bilancio sociale dovrà:

  • essere depositato presso il RUNTS e pubblicato su internet, (pagine social e sito istituzionale)

  • essere redatto secondo le apposite linee guida adottate dalla legislazione e normativa vigente.

 

 

Art. 10 – Dell’organo di controllo

 

1. In ottemperanza all’art. 30 del d. lgs. 117/2017 in caso di totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale: 110.000,00 euro (centodiecimila)

-dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

L’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet1 gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano uguali o maggiori a 1 milione di euro annui l’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

 

Art. 17 – Volontari

 

  1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

  2. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

  3. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 comma 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

  4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

  5. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

 

 

Art. 18 – Lavoratori

 

  1. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

  2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegato nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

  3. Il trattamento economico e normativo non potrà essere inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.e successive modifiche dandone conto nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1 Codice del Terzo Settore.

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Art. 19 - Scioglimento, estinzione e devoluzione del patrimonio residuo

 

  1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto previo parere dell’Ufficio regionale del RUNTS, di cui all’art. 45 comma 1 del d. lgs. 117/2017, qualora attivato, o altro organismo a ciò designato secondo la normativa vigente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi, analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale, o altro ente individuato dalla normativa vigente, a norma dell’art. 9 comma 1 del d. lgs. 117/2017.

  2. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

  3. Lo scioglimento per qualunque causa dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei soci aventi diritto e le deliberazioni sono approvato con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli aventi diritto al voto.

 

 

Art. 20 – Controversie

 

  1. Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione e i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi da parte dell'Assemblea. Essi dureranno in carica tre anni e giudicheranno senza formalità di procedura.

 

Art. 21 - Rinvio

 

  1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

 

 

Torino, 19 settembre 2020

 

Presidente 

Salvatore Sblando

 

Segretario

Diana Battaggia